Sez. 5 - , Ordinanza n. 14543 del 28/05/2019 (Rv. 654124 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Cd. maggior PREU - Modifica introdotta dall'art. 15 d.l. n. 78 del 2009 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete è responsabile per l'imposta evasa (cd. maggior PREU), ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non potendo essere applicata retroattivamente la disciplina introdotta dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, in assenza di una specifica previsione in tal senso e non operando, peraltro, il principio del "favor rei", stante la natura non sanzionatoria del cd. maggior PREU.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)