Sez. 5 - , Sentenza n. 13116 del 25/05/2018 (Rv. 648667 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Prelievo sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento - Trasmissione di dati difformi - Omessa identificazione dell'autore dell'illecito - Responsabilità in via principale del concessionario di rete - Sussistenza - Identificazione dell'autore dell'illecito - Responsabilità solidale del concessionario - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (applicabile "ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009), il concessionario di rete è responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior PREU) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)