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Sez. 3, Sentenza n. 31108 del 07/03/2024 Ud. (dep. 30/07/2024) Rv. 286703-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Classificazione - Art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006 - Applicabilità al solo materiale agricolo - Sussistenza - Applicabilità agli idrocarburi e alla carta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286703-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, il disposto di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, si riferisce ai soli materiali agricoli bruciati come tali e non anche al combustibile liquido e alla carta, posto che la combustione di quest'ultimi determina, per l'ambiente, un pregiudizio superiore rispetto a quello generato dai rifiuti vegetali.

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 03/09/2020 num. 116 art. 1 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)