Sez. 3 - , Sentenza n. 9348 del 02/10/2019 Ud. (dep. 09/03/2020) Rv. 278638 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Residui vegetali -Regime derogatorio ex art. 185 d.lgs. n. 152 del 2006 - Operatività - Limiti - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione di rifiuti, il regime derogatorio della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previsto dall'art. 185 del medesimo decreto nella formulazione risultante all'esito dell'intervento dell'art. 20, comma 10, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, opera solo per gli "sfalci e potature" riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana, mentre, ove non ricorrano tali presupposti, i predetti scarti vegetali sono classificabili come rifiuti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/05/2019 num. 37 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)