Sez. 1, Sentenza n. 3526 del 27/07/1989 (Rv. 463505 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
La situazione di abbandono del minore, cui consegue la dichiarazione dello stato di adottabilità, sussiste non soltanto quando il genitore si disinteressi totalmente dei figli non tenendoli presso di sè, ma anche quando, pur convivendo con essi, si comporti in maniera tale da compromettere in modo grave ed irreversibile lo sviluppo fisico e morale della prole, ponendo in essere veri e propri maltrattamenti sistematici, oggettivamente tali, senza che rilevi l'eventuale fine educativo propostosi dai genitori ovvero l'esistenza di una situazione involontaria determinata da forza maggiore, che non sia di carattere transitorio. Degli eventuali seri propositi dei genitori e dei mutamenti delle condizioni di vita che rendono verosimile la cessazione dei maltrattamenti, deve tenersi conto al momento della dichiarazione dello stato di adottabilità, sempreché non si siano rilevati tratti così radicati nella personalità dei genitori da impedire qualsiasi prognosi favorevole circa lo sviluppo dei loro rapporti con il figli e/o non si sia prodotto già, a causa del comportamento pregresso, un così grave ed irreversibile distacco con i figli da rendere quando meno pericoloso per essi tornare a vivere nella famiglia naturale. (V 8343/87, mass n 455911 (sulla seconda parte); (V 3925/87, mass n 452778 (sulla seconda parte.*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)