Sez. 1, Sentenza n. 8343 del 13/11/1987 (Rv. 455911 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DISPONIBILITÀ DEI GENITORI A PORVI RIMEDIO - RILEVANZA - LIMITI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DISPONIBILITÀ DEI GENITORI A PORVI RIMEDIO - RILEVANZA - LIMITI.*
La disponibilità dei genitori ad ovviare alla situazione di abbandono del figlio minore, contemplato dall'art. 15 primo comma n. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 quale ragione ostativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità, non può esaurirsi in una mera enunciazione di buoni propositi, ma richiede un comportamento che evidenzi la serietà dell'intento di riassumere tutti i doveri di assistenza materiale e morale (non quindi di mantenere o riprendere il solo rapporto affettivo, con qualche visita periodica). (V 1417/83, mass n 426238).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)