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Sez. L, Sentenza n. 7547 del 21/12/1983 (Rv. 432142 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO CON RIMESSIONE DELLA CAUSA AD ALTRO GIUDICE - NATURA DI SENTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432142-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO CON RIMESSIONE DELLA CAUSA AD ALTRO GIUDICE - NATURA DI SENTENZA - CONSEGUENZE.*

La natura di un provvedimento giudiziale va desunta non dalla Forma in cui lo stesso è stato pronunziato o dalla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma dal suo effettivo contenuto in relazione alle particolari Disposizioni che regolano la materia che ne Forma oggetto. Deve, pertanto, riconoscersi natura di sentenza, ancorché emesso in Forma di ordinanza, al provvedimento con il quale il pretore in funzione di giudice del lavoro dichiari la propria incompetenza territoriale rimettendo la causa ad altro giudice, tale essendo la natura attribuita al provvedimento stesso dall'art. 420 comma quarto cod. proc. civ., con la conseguenza che esso è idoneo a produrre la traslatio iudicii e la definizione della causa davanti al giudice a quo. (V 5839/79, mass n 402502).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)