Sez. 2, Sentenza n. 4832 del 09/01/1974 Ud. (dep. 10/07/1974) Rv. 127435 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NON CONFERMATA DAVANTI AL MAGISTRATO - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NON CONFERMATA DAVANTI AL MAGISTRATO - VALORE PROBATORIO.*
Il giudice del merito, nel corretto Esercizio dei suoi poteri istituzionali in tema di scelta e di apprezzamento delle prove, puo bene attribuire, ai fini del giudizio di colpevolezza, concreto valore probatorio alla chiamata in correita, per le sue caratteristiche e per il suo contenuto intrinseco, anche quando la stessa sia stata formulata soltanto davanti agli organi di polizia e non confermata davanti al magistrato; detta chiamata acquista valore decisivo in presenza di circostanze obiettive e di elementi - anche di ordine logico - di riscontro, che valgano a confermare la veridicita e l'attendibilita dell'accusa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)