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Sez. 2, Sentenza n. 7680 del 09/03/1982 Ud. (dep. 04/08/1982) Rv. 154879 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CHIAMATA FORMULATA DAVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - MANCATA CONFERMA DAVANTI AL GIUDICE - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154879-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CHIAMATA FORMULATA DAVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - MANCATA CONFERMA DAVANTI AL GIUDICE - VALORE PROBATORIO.*

Il giudice di merito può attribuire valore probatorio alla chiamata in correità anche quando essa sia stata formulata soltanto davanti alla polizia giudiziaria e non sia stata confermata davanti al magistrato. Infatti, per il principio del libero convincimento del giudice, la chiamata di correo acquista dignità di prova non solo quando essa risulti qualificata da circostanze estrinseche, ma anche in presenza di elementi di ordine logico scaturiti dal ragionamento critico operato dal giudice sulle affermazioni accusatorie. (V mass n 142039; (V mass n 147346; (V mass n 152580; (V mass n 153157; (Conf mass n 122383; (Conf mass n 127435; (Conf mass n 150870).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)