Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 01/03/2010 (Rv. 612383 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Credito del Concessionario per la riscossione - Spese di insinuazione - Carattere concorsuale - Fondamento - Conseguanze - Ammissione in chirografo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE
Le spese d'insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell'applicazione estensiva dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, Legge 28/09/1998 num. 337 art. 1, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 33, DM Finanze 21/11/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)