Sez. 1, Sentenza n. 5662 del 19/06/1996 (Rv. 498184 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Riscossione delle imposte - Concessionario del servizio - Insinuazione tardiva nella procedura concorsuale - Compensi del Concessionario - Predeterminazione ex art. 61 quarto comma del d.P.R. n. 43 del 1988 - Deroga all'art. 101 quarto comma legge fall.- Esclusione - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
In tema di riscossione delle imposte, l'art. 61 quarto comma del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, il quale, integrato con i decreti ministeriali emanati in base alla delega con esso conferita, accorda al concessionario del relativo servizio compensi predeterminati (non forfettizzati), pure con riferimento al caso della insinuazione tardiva in procedura concorsuale, non deroga all'art. 101 quarto comma della legge fallimentare. Ne consegue, in applicazione di quest'ultima norma, che anche detto concessionario sopporta le spese inerenti al ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo, ove non ne provi la dipendenza da fatto non imputabile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)