diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 24/03/1979 (Rv. 398061 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - TERZI RIMASTI ESTRANEI AL PROCESSO - INEFFICACIA EX DECLARATORIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 28 COD PROC PEN - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398061-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - TERZI RIMASTI ESTRANEI AL PROCESSO - INEFFICACIA EX DECLARATORIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 28 COD PROC PEN - LIMITI.*

Le sentenze costituzionali n 55 del 1971 e n 99 del 1973, le quali hanno limitato l'estensione dell'accertamento dei fatti contenuti nel giudicato penale nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo, non hanno inciso sulla possibilita di utilizzazione, da parte del giudice civile, delle prove raccolte nel giudizio penale anche nei riguardi di soggetti che ad esso non parteciparono, col solo limite che gli accertamenti compiuti nel predetto processo possono valere solo come indizi e vanno assoggettati ad autonomo, rigoroso vaglio critico da parte del giudice civile, specie quando se ne traggono conseguenze a carico di soggetti rimasti estranei al processo penale. (V 315/76, mass n 378988).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)