Sez. 3, Sentenza n. 315 del 30/01/1976 (Rv. 378988 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - EFFICACIA PER COLORO CHE NON FURONO POSTI IN GRADO DI PARTECIPARE AL GIUDIZIO PENALE - ESCLUSIONE EX SENTENZA N 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - EFFICACIA PER COLORO CHE NON FURONO POSTI IN GRADO DI PARTECIPARE AL GIUDIZIO PENALE - ESCLUSIONE EX SENTENZA N 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 28 cod proc pen (sentenza n 55 del 22 marzo 1971 della Corte costituzionale) elimina l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio civile, per i fatti materiali da essa accertati, nei riguardi di coloro che non furono posti in grado di partecipare al giudizio penale, ma non sancisce l'assoluta irrilevanza, ne esclude il valore quanto meno indiziante che va riconosciuto agli Atti assunti nel giudizio penale, nell'Esercizio dell'unitaria funzione giurisdizionale. Potra quindi ammettersi sia la rivalutazione degli stessi fatti accertati nella sentenza penale, sia l'assunzione di prove in contrario e, per converso, gli accertamenti in essa contenuti potranno essere assunti, sia pure con il limitato valore probatorio degli indizi, in Mancanza di prova contraria. (V 4023/74, mass n 372614; (V 8/74, mass n 367493; (V 1594/73, mass n 364430; (V 1031/73, mass n 363465; (V 2784/72, mass n 360477).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)