Sez. 5, Sentenza n. 6475 del 17/03/2010 (Rv. 612216 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Impugnazione dell'atto attributivo e/o modificativo della rendita - Annullamento - Effetti - Diritto al rimborso delle somme versate fin dal momento dell'impugnazione dell'atto - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, il contribuente che abbia ottenuto in via giurisdizionale l'annullamento dell'atto di attribuzione e/o modifica della rendita catastale ha diritto alla restituzione delle somme, eventualmente versate in eccesso al Comune, fin dal momento della proposizione del ricorso, in quanto il principio previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 (secondo cui per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione) va necessariamente correlato con gli effetti retroattivi, fino al giorno della domanda, di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente effetti e/o caratteri costitutivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)