diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10564 del 04/07/2003 (Rv. 564791 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Sentenza costitutiva - Effetti della pronuncia - Retroattività alla data di notificazione dell'atto introduttivo - Esclusione - Effetti - "Ex nunc", con il passaggio in giudicato.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564791-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Il principio della retroattività degli effetti della pronuncia alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non opera nei riguardi delle sentenze costitutive, fra le quali rientra quella di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, i cui effetti si producono "ex nunc", con il passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)