Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003 (Rv. 560329 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA | Denuncia penale di fatti atti a configurare una rapina - Presunzione di credibilità - Esclusione - Idoneità a configurare l'esimente del caso fortuito - Esclusione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA
La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato; con la conseguenza che la semplice denuncia non è sufficiente, attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, ad esonerare quest'ultimo, che con la denuncia si assuma vittima di una rapina, dalla responsabilità per la perdita della merce trasportata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)