Sez. 1, Sentenza n. 10262 del 07/09/1992 (Rv. 478656 - 01)
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Custodia | Denuncia penale di fatti configurabili una rapina - Presunzione di credibilità - Esclusione - Caso fortuito escludente la responsabilità - Condizioni.
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Custodia
Non possono considerarsi assistiti da presunzione di credibilità, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i fatti delittuosi denunciati in sede penale, ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del fatto, con la conseguenza che la semplice sussistenza di tale denuncia non è sufficiente, attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, ad esprimere quest'ultimo, che la denuncia medesima si assuma vittima di una rapina, dalla responsabilità per la perdita di dette cose, la cui sottrazione con violenza o minaccia in tanto può rivestire gli estremi del caso fortuito solo in quanto le accertate circostanze di tempo e di luogo, in cui fu effettuata, siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile e inevitabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)