Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 01/10/1994 (Rv. 487977 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Azioni esecutive individuali in relazione a crediti prededucibili - Esperibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE
Dopo la dichiarazione di fallimento il creditore non può in nessun caso esercitare azioni esecutive individuali, ancorché si tratti di crediti da collocarsi in prededuzione, ma può solo chiedere l'ammissione al passivo, per partecipare alla distribuzione secondo il piano disposto dal giudice delegato (artt. 51 e 93 legge fall.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)