Sez. 2, Sentenza n. 11269 del 22/11/1990 (Rv. 469864 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
La dichiarazione di fallimento rende inammissibili o comunque improcedibili le azioni esecutive individuali essendo il soddisfacimento integrale dei creditori in contrasto con la legge del concorso ma non preclude l'Esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale. Ne consegue che la dichiarazione di fallimento non sospende né interrompe il termine della prescrizione per l'Esercizio delle azioni creditorie e che soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione del credito nel passivo fallimentare equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina la interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945 comma secondo cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)