Sez. 3, Sentenza n. 8650 del 21/10/1994 (Rv. 488193 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Fondo confinante - Acquisto per usucapione - Usucapione - Anteriorità o meno rispetto alla vendita del fondo finitimo - Accertamento - Disciplina ex art. 2644 cod. civ. - Applicabilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Il principio per cui nel conflitto tra acquirente a titolo derivativo e acquirente per usucapione, è data la prevalenza a quest'ultimo, nei confronti dell'acquirente per atto fra vivi successivo all'avvenuta usucapione, indipendente dal tempo di trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione, che ha natura dichiarativa, non è applicabile all'ipotesi in cui chi assume di aver acquistato per usucapione un fondo confinante, pretenda di esercitare la prelazione in occasione della vendita del fondo finitimo, poiché in tal caso, al fine di verificare l'anteriorità o meno dell'usucapione alla vendita del fondo finitimo, si rende applicabile l'art. 2644 cod. civ., che attribuisce la preferenza a chi abbia trascritto anteriormente il proprio titolo, non avendo l'alienante alcun altro mezzo, al fine di assolvere all'onere della notifica della proposta di alienazione, che non la visura dei registri immobiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2651, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)