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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016 (Rv. 640104 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Straniero non in regola con il permesso di soggiorno - Decreto prefettizio di espulsione - Sindacato del giudice ordinario sul provvedimento presupposto del questore - Esclusione - Ricorso al giudice amministrativo avverso quest'ultimo - Sospensione del giudizio ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640104-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)