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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14610 del 13/07/2015 (Rv. 635964 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Decreto di espulsione - Sindacato del giudice ordinario sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto emesso dal questore - Esclusione - Impugnazione innanzi al giudice amministrativo - Necessità - Contestuale ricorso al giudice ordinario avverso il provvedimento di espulsione - Pregiudizialità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635964-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero non è consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno, ovvero abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue che la pendenza di tale ultimo giudizio non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra i due procedimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)