Sez. 1, Ordinanza n. 10039 del 15/04/2024 (Rv. 671084-01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999 - Esenzione da revocatoria fallimentare - Ratio - Presupposti - Fattispecie. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - In genere.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
In tema di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999, l'esenzione di carattere soggettivo all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 4, comma 3, della citata normativa, essendo finalizzata a non ledere l'interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni della cessionaria, opera a condizione che la cartolarizzazione venga completata, con l'emissione degli strumenti finanziari necessari per il pagamento dell'operazione di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva disconosciuto l'esenzione, perché la banca aveva fornito solo la prova della cessione in blocco dei crediti, ma non dell'emissione dei titoli incorporanti e della loro collocazione sul mercato).
Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)