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Sez. 1, Ordinanza n. 18454 del 05/07/2024 (Rv. 671669-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999 - Patrimonio separato - Domande riconvenzionali del debitore ceduto - Nei confronti del cessionario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671669-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente).

Cod. Civ. art. 2740, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 1, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 2, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 3, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 116 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2017 num. 2402

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)