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Sez. 1, Sentenza n. 22169 del 06/08/2024 (Rv. 672168-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. - Eccedenza finanziaria derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa - Distribuibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672168-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI

In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività di impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.

Legge Falliment. art. 186 bis, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)