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Sez. 1, Ordinanza n. 11220 del 28/04/2025 (Rv. 674519-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Concordato in continuità ex art. 186-bis l.fall. - Prosecuzione indiretta - Requisito del miglior soddisfacimento dei creditori - Necessità - Contenuto.
Stato
decisa il 2025-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674519-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI

Lo statuto del concordato in continuità, così come disegnato dall'art. 186-bis l.fall., impone di ritenere che anche nel caso di prosecuzione indiretta dell'attività di impresa sia necessaria, a pena di inammissibilità, l'attestazione che la stessa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, che il tribunale è chiamato a valutare in concreto, accertando l'esistenza di un c.d. surplus concordatario che, a prescindere dalle percentuali di pagamento contemplate nella proposta a favore delle singole classi di creditori, si traduca in una maggiore disponibilità di attivo concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare. (Fattispecie nella quale la prosecuzione dell'attività era affidata ad un terzo affittuario dell'azienda del debitore).

Legge Falliment. art. 186 bis, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)