Sez. 1, Sentenza n. 769 del 19/02/1977 (Rv. 384364 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ECCESSI - INGIURIE - ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DI TALI CAUSE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO - FINALITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ECCESSI - INGIURIE - ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DI TALI CAUSE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO - FINALITA.*
Non e affetta da alcun vizio la sentenza del merito che, prima dell'entrata in vigore della legge n 151 del 1975, respinge una domanda di separazione personale, proposta dalla moglie, non ravvisando eccessi nella condotta del marito 'non propriamente e rigorosamente astemiò, ne ingiurie gravi nell'essersi egli rifiutato di assumere una lavoratrice domestica e nel non avere egli corrisposto un assegno di mantenimento per difficolta economiche causate dal mantenimento di una figlia agli studi. Tuttavia, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art 33 della legge sopra citata, la sentenza dev'essere cassata purche il giudice di rinvio possa accertare se i fatti emersi in causa siano tali da rendere intollerabile, per ragioni obiettive, la prosecuzione della convivenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)