Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 24/04/1978 (Rv. 391279 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - DOMANDA DI SEPARAZIONE - SENTENZA DI RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - ANNULLAMENTO CON RINVIO - FUNZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - DOMANDA DI SEPARAZIONE - SENTENZA DI RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - ANNULLAMENTO CON RINVIO - FUNZIONE.*
Nel giudizio di Cassazione, instaurato, prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151, avverso sentenza che abbia rigettato la domanda di separazione fra coniugi, non ravvisando nei fatti allegati alcuna delle cause previste dal vecchio testo dell'art 151 cod civ, l'entrata in vigore del nuovo istituto della separazione personale, introdotto, con immediata operativita nei procedimenti pendenti, dalla citata legge, comporta l'annullamento della sentenza impugnata, affinche il giudice di rinvio riesamini i fatti dedotti, od altri che potranno eventualmente dedursi, per stabilire se ricorrano gli attuali presupposti della separazione medesima, e, cioe, situazioni, ancorche non dovute alla volonta di uno o di entrambi i coniugi, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, o da recare grave pregiudizio alla prole. (V 1278/77, mass n 384966; (V 769/77, mass n 384364).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)