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Sez. 3, Sentenza n. 1259 del 21/02/1980 (Rv. 404759 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - IMPUTABILITA - CAUSE LEGALI DI ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404759-01

RESPONSABILITA CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - IMPUTABILITA - CAUSE LEGALI DI ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di imputabilita del fatto dannoso, opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilita del reato. Infatti, mentre nel campo penale e la legge stessa che fissa le cause che escludono l'imputabilita, in campo civile compete sempre al giudice accertare se, per il vizio di mente, l'eta immatura o altra causa, esuli in concreto la capacita d'intendere e di volere. Tale accertamento, se correttamente e adeguatamente motivato, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 2425/75, mass n 376304; (Conf 3403/69, mass n 343487; (Conf 597/65, mass n 311109).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2046

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)