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Sez. 3, Sentenza n. 11163 del 19/11/1990 (Rv. 469809 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - IMPUTABILITÀ - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469809-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - IMPUTABILITÀ - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE - CRITERI.*

In tema di imputabilità del fatto dannoso opera, nel campo civile, un sistema diverso ed autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore per l'imputabilità in campo penale, nel quale è la legge stessa che fissa le cause che la escludono, mentre, a norma dell'art. 2046 cod. civ., compete al giudice civile accertare caso per caso se, in relazione all'età, allo sviluppo psico-fisico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni, debba escludersi o meno la capacità di intendere o di volere. (Conf 1259/80, mass n 404759; (Conf 2425/75, mass n 376304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2046

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)