Sez. L - , Ordinanza n. 29972 del 13/10/2022 (Rv. 665827 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Pensioni - Requisito dei diciotto anni di anzianità contributiva “ante 1995” ex art. 1, commi 12 e 13, ella l. n. 335 del 1995 - Portata - Lavoratori che hanno già conseguito trattamento pensionistico - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO
In tema di pensioni di anzianità, il requisito dei diciotto anni di anzianità contributiva "ante 1995", previsto dalla l. n. 335 del 1995 al fine dell'integrale calcolo del trattamento col sistema retributivo, deve essere verificato con riferimento alla sola contribuzione non ancora tradottasi nel riconoscimento di una pensione, senza tener conto di eventuali periodi pregressi già liquidati; nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa dopo un primo pensionamento sarebbe infatti contrastante con la finalità della riforma computare a tali fini gli stessi contributi che hanno già prodotto il riconoscimento del trattamento pensionistico in godimento, vanificando l'intento primario voluto dal legislatore, consistente nel garantire la sostenibilità del sistema, pur tutelando, in via residuale, coloro che per avere al loro attivo una lunga anzianità contributiva, si vedrebbero penalizzati dall'introduzione del sistema di calcolo contributivo.
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)