Sez. L - , Sentenza n. 21057 del 11/09/2017 (Rv. 645609 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensioni - Misura – Art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335 del 1995 – Portata – Lavoratori che hanno già conseguito trattamento pensionistico – Esclusione – Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
La facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo, riconosciuta dall’art. 1, comma 23, della l. n. 335 del 1995 ai lavoratori che abbiamo maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, è riservata a coloro che, alla data di esercizio dell’opzione, siano ancora iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e non può essere estesa a coloro che, alla stessa data, siano già pensionati, ancorché abbiano continuato a svolgere un’attività lavorativa dopo il pensionamento; in conformità alla finalità di garantire un graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, infatti, non avrebbe ragione d’essere l’applicazione della disposizione citata con riferimento alla posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, hanno dato causa all’erogazione di un distinto trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/09/2001 num. 355 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 27/11/2001 num. 417 CORTE COST., Decreto Legge 28/09/2001 num. 355 art. 2 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2 lett. A, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 25/05/1986 num. 282 art. 3, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 7 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)