Sez. 3, Sentenza n. 17397 del 08/08/2007 (Rv. 598611 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Postumi permanenti - Incidenza sulla capacità lavorativa specifica - Riduzione della capacità di guadagno - Danno patrimoniale futuro - Risarcibilità - Automaticità - Esclusione - Prova - Onere a carico del danneggiato - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di risarcimento del danno patrimoniale futuro, l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito, dovendo esso essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso (cui incombe l'onere della prova) svolgesse o presumibilmente avrebbe svolto un'attività produttiva di reddito. (Nella fattispecie la S.C., confermando la pronuncia del giudice d'appello, ha statuito che la prossimità del danneggiato al pensionamento per vecchiaia e la probabile sua adibizione solo ad impieghi marginali - sotto il profilo economico e contrattuale - non valevano ad assicurare alla invalidità permanente specifica, come accertata, una incidenza certa sulla capacità lavorativa specifica e sulla riduzione del reddito, dovendo dunque la liquidazione del danno, come perdita della capacità di guadagno, essere ricompresa nella determinazione in via equitativa del danno biologico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)