Sez. 3, Sentenza n. 18866 del 10/07/2008 (Rv. 604217 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Invalidità temporanea - Danno patrimoniale - Risarcibilità - Contrazione del reddito del danneggiato - Necessità - Onere probatorio a carico del danneggiato - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il risarcimento del danno patrimoniale per invalidità temporanea non é dovuto se la lesione conseguente all'evento dannoso non ha prodotto una contrazione del reddito del danneggiato la quale deve essere da quest'ultimo adeguatamente provata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)