diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 12/02/1998 (Rv. 512564 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Opposizione al decreto ingiuntivo - Decisione con ordinanza non impugnabile - Condizioni - Domanda riconvenzionale proposta dal cliente - Decisione con sentenza - Necessità - Conseguenze sul regime delle impugnazioni.
Stato
decisa il 1998-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512564-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali è decisa, ex art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, con ordinanza non impugnabile costituente titolo esecutivo, salvo che il giudice oltreché sull'opposizione debba pronunciare anche sulla domanda riconvenzionale proposta dall'altra parte, nel qual caso la forma e la sostanza del provvedimento, e il conseguente regime delle impugnazioni, sono quelle della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)