Sez. 2, Sentenza n. 5857 del 25/11/1985 (Rv. 443045 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DECISIONE DI DOMANDA FACENTE CAPO AL CLIENTE - DECISIONE CON ORDINANZA - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITÀ - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DEL CLIENTE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - SEPARAZIONE DELLE CAUSE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DECISIONE DI DOMANDA FACENTE CAPO AL CLIENTE - DECISIONE CON ORDINANZA - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITÀ - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DEL CLIENTE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - SEPARAZIONE DELLE CAUSE.*
Nel procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni professionali di avvocato e di procuratore, disciplinato dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, qualora il giudice adito per la liquidazione conosca con il rito speciale anche di una diversa pretesa facente capo non più al legale ma al suo cliente (com'è per l'eccezione di compensazione di credito non liquido né esigibile e per la domanda riconvenzionale fondata su un titolo diverso da quello già appartenente alla causa), la decisione, pur se emessa in Forma di ordinanza, assume valore di sentenza ed è quindi impugnabile con l'appello e non col ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. Diverso è il caso in cui il giudice, lungi dal prendere cognizione dell'eccezione o della domanda riconvenzionale, si limiti a dichiararne l'inammissibilità e a riservarne espressamente alla parte l'esperibilità nella competente Sede: in tale ipotesi, invero, deve ravvisarsi una mera separazione delle cause, correttamente disposta in quanto ordinata al fine di riservare a ciascuna di esse il rito suo proprio. (Conf 3281/72, mass n 361104).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)