Sez. 5 - , Ordinanza n. 22529 del 18/07/2022 (Rv. 665280 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE | Emissione del ruolo straordinario - Presupposti - Fondato pericolo per la riscossione - Società messa in liquidazione - Insufficienza - Ulteriori fatti concorrenti - Attitudine a costituire il timore di un “vulnus” per il credito - Necessità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE
In tema di riscossione dei tributi, ai fini dell'iscrizione nel ruolo straordinario, non è idonea ad integrare il requisito del "fondato pericolo per la riscossione" la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società occorrendo, invece, che a tale condizione si accompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l'occultamento di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedura di liquidazione, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un "vulnus" per il credito.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 11, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)