Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 458 del 13/01/2014 (Rv. 629328 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE | Ruolo straordinario - Emissione - Presupposti - Iscrizione di ipoteca legale su beni di società, assoggettata ad IRPEG, IRAP ed IVA, in liquidazione - Fondato pericolo per la riscossione - Configurabilità - Emissione di avviso di accertamento - Pendenza del relativo giudizio d'impugnazione - Irrilevanza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento immediato delle imposte iscritte, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione (nella specie rappresentato dall'esistenza, alla data della formazione del ruolo, di provvedimento, valido ed efficace, di iscrizione di ipoteca legale sui beni di società assoggettata ad IRPEG, IRAP ed IVA in liquidazione), senza che rilevi l'eventuale emissione di un avviso di accertamento di cui sia pendente il relativo giudizio di impugnazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)