Sez. U, Sentenza n. 1161 del 22/04/1971 (Rv. 351284 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO 'IUSSU IUDICIS' (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INCENSURABILITA IN APPELLO ED IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO 'IUSSU IUDICIS' (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INCENSURABILITA IN APPELLO ED IN CASSAZIONE.*
La valutazione dell'opportunita di ordinare l'intervento in causa del terzo in base all'art 107 cod proc civ rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado, cosicche lo Esercizio del potere relativo non puo formare oggetto di Sindacato da parte del giudice di appello ne, tanto meno, in Sede di legittimita, da parte della Corte di Cassazione. (V 1964'69, mass n 341143' 912'67, mass n 326906).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)