Sez. 2, Sentenza n. 5011 del 04/11/1978 (Rv. 394768 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE - PREROGATIVA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE - PREROGATIVA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
La valutazione dell'opportunita di ordinare l'intervento in causa del terzo in base all'art 107 cod proc civ rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado e l'Esercizio del relativo potere non puo formare oggetto di Sindacato ne da parte del giudice d'appello, ne, tanto meno, da parte del giudice di legittimita. (Conf 1161/71, mass n 351284).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)