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Sez. 5, Sentenza n. 39337 del 20/09/2007 Ud. (dep. 24/10/2007) Rv. 238211 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Pena accessoria di cui all'art. 216, u.c., L. fall. - Durata non espressamente determinata dal legislatore - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238211-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dall'art. 216, u.c., L. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen.. (Nella specie la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)