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Sez. 5, Sentenza n. 17690 del 18/02/2010 Ud. (dep. 07/05/2010) Rv. 247319 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Pena accessoria di cui all'art. 216, u.c., l. fall. Durata non espressamente determinata dalla legge - Esclusione conseguenze.
Stato
decisa il 2010-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247319-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni, prevista dall'art. 216, u.c., l. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen.. (In motivazione la S.C. ha precisato che la pena accessoria, diversamente da quanto previsto per il reato di bancarotta semplice documentale, è indicata dal legislatore in misura fissa e inderogabile nella durata di anni dieci).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)