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Sez. 5, Sentenza n. 3569 del 16/02/2010 (Rv. 611923 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO | Pagamento tardivo - Violazione commessa sotto la vigenza dell'art. 10 della legge n. 425 del 1996 - Art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611923-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO

L'art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi, ha previsto, per tutte le ipotesi di pagamento tardivo, una sanzione generalizzata pari al trenta per cento di ogni importo non versato e, dunque, trova applicazione nel caso di omesso versamento periodico dell'IVA, qualora la violazione sia stata commessa sotto la vigenza dell'art. 10 della legge 8 agosto 1996, n. 425, in quanto più favorevole rispetto alla sanzione comminata da quest'ultima disposizione, la quale prevede una pena pecuniaria pari all'imposta non versata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)