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Sez. 5, Sentenza n. 6241 del 13/03/2013 (Rv. 625520 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO | Cumulabilità dei benifici previsti dal combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Ravvedimento operoso - Necessità - Conseguenze - Mero versamento dei diritti doganali nel termine infraquindicinale - Riduzione della sanzione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625520-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO

In materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il mero versamento dei diritti doganali nel termine infraquindicinale, senza il contestuale versamento della sanzione e degli interessi moratori calcolati secondo i criteri normativi predeterminati che non richiedano attività liquidatoria da parte dell'Ufficio, non è sufficiente ad integrare i presupposti di legge per il riconoscimento dell'ulteriore riduzione della sanzione pecuniaria, consentita dal combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede espressamente la cumulabilità dei benefici, non ricorrendo infatti i presupposti del ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 1 com. 1 n. 1, Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 1 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)