Sez. L, Sentenza n. 598 del 22/01/1987 (Rv. 450329 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA GRATIFICA NATALIZIA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA GRATIFICA NATALIZIA - LIMITI.*
Durante lo sciopero - che rende legittima l'astensione dal lavoro - sono sospese sia l'obbligazione dei lavoratori di prestare la loro attività lavorativa, sia l'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, stante l'indefettibile nesso sinallagmatico esistente tra l'una e l'altra. Pertanto anche la gratifica natalizia in conseguenza della sua natura di voce retributiva (di origine contrattuale) va ridotta in misura proporzionale alle giornate di sciopero, a meno che una diversa, e più favorevole, disciplina contrattuale non preveda, in deroga al suddetto principio, che la misura di tale elemento retributivo non sia suscettibile di riduzione per lo sciopero dei dipendenti. (V 5506/84, mass n 467169).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)