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Sez. L, Sentenza n. 7196 del 26/05/2001 (Rv. 547037 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Sospensione dell'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione - Sussistenza - Conseguenze - Tredicesima mensilità e altri istituti di retribuzione indiretta o differita - Proporzionale riduzione nei confronti dei lavoratori aderenti allo sciopero - Limiti.
Stato
decisa il 2001-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE

Con riferimento alle ipotesi in cui il rapporto di lavoro pur in mancanza della prestazione lavorativa non si estingue ma rimane soltanto sospeso è necessario distinguere i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione nei quali, in via del tutto eccezionale, il rischio della mancata prestazione si trasferisce sul datore di lavoro (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), il quale resta quindi obbligato a corrispondere la retribuzione, dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero. Tale ultimo caso, infatti, pur concretandosi nell'esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, non rientra nelle suddette ipotesi eccezionali sicché ad esso si applica la regola generale della sinallagmaticità delle prestazioni del rapporto di lavoro che comporta che, a fronte della sospensione dell'obbligazione dei lavoratori aderenti allo sciopero di prestare la propria attività lavorativa, sia sospesa anche l'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione. Ne consegue che, salvo che sia diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, anche la tredicesima mensilità, le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive e gli altri istituti di retribuzione indiretta o differita devono essere ridotti in misura proporzionale alle giornate di sciopero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)