Sez. 3, Sentenza n. 14044 del 12/12/2017 Cc. (dep. 27/03/2018) Rv. 272548 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Reato associativo - Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Profitto confiscabile - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, l. 16 marzo 2006, n. 146, nell'ipotesi di associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile. (Fattispecie in cui la S.C., in relazione al delitto di associazione per delinquere transnazionale finalizzata a realizzare operazioni di importazione illegale di prodotti energetici - nella specie gasolio per autotrazione - in evasione dell'accisa e dell'IVA, ha censurato le ordinanze di annullamento del giudice della cautela che si era limitato ad affermare la mancanza di prova del "quantum" confiscabile senza far ricorso ai suddetti principi determinativi del profitto di reato).
Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)