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Sez. 3, Sentenza n. 25821 del 04/02/2016 Cc. (dep. 22/06/2016) Rv. 267010 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Reati transnazionali - Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Applicabilità - Presupposti - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267010-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, Legge 16 marzo 2006, n. 146, è sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede - come definita dall'art. 3 della medesima legge - senza che sia, invece, necessario che sia contestata e ricorra la speciale aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4, comma primo, della predetta Legge n. 146, costituendo tale circostanza soltanto uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del delitto.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)