Sez. 3, Sentenza n. 6875 del 23/05/1997 Ud. (dep. 14/07/1997) Rv. 208432 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - ORDINANZA | Citazione disposta fuori udienza dal presidente e successiva revoca della disposta rinnovazione - Abnormità o nullità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - ORDINANZA
Non è abnorme né nulla l'ordinanza, con la quale si revoca una precedente, ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto si ritengono sufficienti le prove acquisite. L'apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza e pertinenza delle prove è estraneo alle ipotesi di violazioni concernenti l'art. 178 cod. proc. pen., poiché le ordinanze sono sempre revocabili "re melius perpensa". (Nella specie, la corte ha anche escluso che a seguito del decreto di citazione dei testi indicati nell'ordinanza di rinnovazione, emesso fuori udienza dal presidente, possa derivare la nullità suddetta, poiché questo provvedimento costituisce espressione del potere conferito al presidente medesimo di ordinare la citazione.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)