Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. (dep. 04/04/2005) Rv. 231682 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - ordinanza | Omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento - Nullità di ordine generale ex art. 178 e 180 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - ordinanza
L'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (art. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all'art. 603 comma primo, cod. proc. pen. e, quindi, dalla facoltà, esercitabile ex ante, di articolare e illustrare le richieste di prova, mentre ex post il provvedimento decisorio non è autonomamente impugnabile; inoltre, le ragioni della difesa sono, comunque, tutelate, in quanto possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso la sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)